ASIAGREED
Asiagreed Business Consulting (Beijing) Co. Ltd
INVESTIRE IN CINA
ASPETTI FISCALI

PREMESSA

Dopo i primi approcci, dove forse la stragrande maggioranza degli italiani si poneva, un pò ansimante, dei quesiti in merito alla nostra condizione attuale e futura, oggi anche il cittadino comune ha imparato che la concorrenza stimola la mente e di riflesso vivacizza il mercato.
L'occhio di chi invece è più attento a come, comunque, potere sfruttare la situazione creando delle nuove opportunità per i propri investimenti, è desideroso di conoscere il regime di tassazione del paese, che senza troppa lungimiranza, è destinato ad essere trainante nei prossimi decenni.
C'è da dire che l'ordinamento legislativo attuale è stato oggetto di una grande riforma fiscale ancora nel 1994 e da allora si sta continuamente assestando per essere in grado di "sopportare" il peso della propria evoluzione.
I vantaggi che si prospettano a chi si dimostra dinamico cogliendo le opportunità del mondo cinese sono da considerarsi vincenti.

SISTEMA FISCALE

La normativa cinese per la fiscalità internazionale è contenuta nella Foreign Investment Enterprises and Foreign Enterprises Income Tax Law risalente al 1991 e dal regolamento di attuazione emanato dal Consiglio di Stato nello stesso anno.
La normativa quindi regola sia la tassazione del reddito prodotto in qualunque paese extra Cina da società cinesi a partecipazione straniera, sia quello che i soggetti stranieri traggono da qualsiasi fonte, produttiva, commerciale, di servizi ecc., nel territorio cinese.
Da non dimenticare è la convenzione contro la doppia imposizione nei rapporti Italia-Cina, sottoscritta nel 1986 e ratificata dall'Italia nel 1989, con Legge 31.10.1989, n. 376.
Conseguentemente poi all'ingresso della Cina nel WTO, è in atto un’ulteriore revisione del sistema fiscale cinese che, con molta probabilità, dovrebbe equiparare il trattamento fiscale delle FIEs (Foreign Invested Enterprises) operanti in determinati settori agevolati a quello delle società domestiche.
In Cina l'autorità fiscale agisce in modo centralizzato, in quanto non lascia alcun potere alle amministrazioni locali. L'amministrazione del sistema è, quindi,
esercitata dal Ministero delle Finanze (MOF), il quale subordina la State Administration for Taxation (SAT). Per una visione d'insieme di seguito viene dato dettaglio dell'intero sistema dove le tasse indirette e quelle sui redditi costituiscono le principali.

TASSE DI TIPO INDIRETTO

Le tasse di tipo indiretto comprendono l’Imposta sul valore aggiunto (VAT), l'imposta sui consumi (Consumption Tax), l'imposta sugli affari (Business Tax), i Dazi Doganali e l'imposta sulla rivalutazione dei terreni (Land appreciation Tax).
Maggiori dettagli esplicativi merita la Business tax. Le FIEs operanti nei settori non manifatturieri sono tenute a pagare l’imposta sugli affari, applicando le diverse aliquote in relazione alla tipologia di attività esercitata e, segnatamente:

Tipologia attività %
catering e servizi turistici 3
finanza e assicurazione 5
cultura e tempo libero 3
operazioni immobiliari 5
trasferimento di beni immateriali 5
vendita di proprietà immobiliari 5

Secondo la disciplina fiscale l’imposta è applicata sul giro d’affari calcolato sommando gli incassi totali e tutte le altre somme percepite, tranne alcune particolari fattispecie per cui le autorità ne definiscono forfetariamente la base imponibile.

IMPOSTE SUI REDDITI

Le imposte sui redditi includono l’ Imposta sul reddito delle società (Corporate Income Tax) e l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Individual Income Tax).

IMPOSTE SULLA PROPRIETA'

Le imposte applicabili alle proprietà si distinguono in Imposta sulla proprietà immobiliare ad uso abitativo (House property Tax ) e Imposta sulla proprietà immobiliare Urbana (Urban Real Estate Tax).

TASSE SULLE RISORSE

Sulle risorse invece l'imposizione viene applicata mediante la Tassa sulle risorse (Resource Tax) e Tassa sull’uso di fondi urbani e cittadini (Urban and township land use tax).

TASSE DI TIPO SPECIALE

Esistono poi una serie di tasse considerate speciali in quanto applicabili a diverse tipologie di situazioni, quali la Tassa di mantenimento delle città e di costruzione, la Tassa sull'occupazione del terreno ad uso industriale, la Tassa sull'apprensione di terreno, la Tassa sull'acquisto di veicoli.

TASSE COMPORTAMENTALI

Per concludere esistono le seguenti imposizioni: la Vehicle and vessel usage license plate tax (per le FIEs), la Tassa sulle imbarcazioni mercantili (Vessel tonnage tax) e l’imposta di bollo (Stamp Tax).

L' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Prima di addentrarci compiutamente nei dettagli del regime fiscale è opportuno riferire dell'unificazione dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche. Per le stesse, infatti, il sistema fiscale non effettua più alcuna differenziazione in relazione alla residenza del soggetto. I redditi di impresa sono, invece, sottoposti a tassazione in relazione alla nazionalità del soggetto passivo.
Le principali fonti normative istitutive e disciplinanti l’imposta sul reddito delle persone fisiche sono:

  • Individual Income tax law
  • Detailed rules for the implementation of the individual tax law (28 gennaio 1994).
Le norme suddette assumono a presupposto d’imposta i redditi rientranti in una delle seguenti categorie:
  • redditi da lavoro dipendente;
  • redditi d’impresa;
  • redditi da compensi per prestazioni individuali;
  • redditi da opere dell’ingegno;
  • redditi da diritto di sfruttamento;
  • redditi da interessi, dividendi, indennità e gratifiche;
  • redditi da locazione;
  • redditi da trasferimento di proprietà;
  • redditi diversi.

La base imponibile non è però determinata in modo complessivo cumulando le diverse tipologie di reddito come avviene in Italia, ma è frammentata, ovvero l’imposta si determina separatamente per ogni categoria reddituale. Di conseguenza, anche le aliquote e le modalità di calcolo si differenziano in relazione alla tipologia di reddito. Ad esempio, il reddito derivante dall’incasso di canoni di locazione è assoggettato ad imposta per singolo pagamento; se l’ammontare pagato non supera 4.000 RMB (circa 400,00 Euro) è consentita una deduzione pari ad 800 RMB per tenere conto delle spese. Se invece il singolo pagamento supera 4.000 RMB è consentita una deduzione forfetaria pari al 20% della somma erogata. Sull’imponibile così calcolato è applicata l’imposta con aliquota pari al 20%. Dall’imposta è poi detratto un importo pari al suo 30%. L’aliquota d’imposta effettiva risulta essere pari all’11% circa.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche assumono decisivo rilievo il concetto di domicilio e di residenza.

Si considera domiciliato in Cina chi, in ragione del proprio indirizzo permanente di abitazione, per interessi familiari o economici, abitualmente risiede in Cina. Gli individui domiciliati in Cina sono tenuti a pagare le imposte sui propri redditi, da qualunque fonte essi provengano, interna o esterna alla Cina (cd. Worldwide taxation principle).
Si considera invece residente chi non ha il domicilio in Cina, ma è effettivamente presente sul territorio cinese per un certo periodo di tempo. Per effetto della già citata convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Cina, il tempo di permanenza che assume rilievo è 183 giorni. Quindi un soggetto che risiede in Cina nell’arco di un anno solare per un periodo complessivamente superiore a 183 giorni è tenuto a pagare l’imposta personale sui redditi prodotti in Cina.
Più in particolare, se la permanenza in territorio cinese è:

  • meno di 183 giorni (ovvero 90 giorni in assenza di convenzione contro le doppie imposizioni), la persona fisica è tenuta a pagare le imposte solo sul reddito che sia prodotto in Cina e pagato da un soggetto registrato in Cina;
  • compresa tra 183 giorni (ovvero 90 giorni in assenza di convenzione) e meno di un anno, la persona fisica è tenuta a pagare l’imposta sul reddito su qualunque reddito prodotto in Cina;
  • compresa tra un intero anno e cinque anni, il soggetto è tenuto a pare l’imposta sul reddito erogato in Cina, mentre con riferimento ai redditi percepiti fuori dalla Cina, gli stessi sono tassati in Cina pro quota in base ai giorni effettivamente trascorsi sul territorio cinese. Per ''intero anno deve intendersi'' una permanenza sul territorio cinese dall’1 gennaio al 31 dicembre, senza che vi sia un interruzione di almeno 30 giorni, ovvero più interruzioni di durata complessiva superiore a 90 giorni;
  • superiore ai cinque anni, il soggetto è tenuto a pagare l’imposta sul reddito sulla totalità dei propri redditi, ovunque siano essi originati e senza alcuna eccezione.
L' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

La Cina ha due sistemi per il reddito d’impresa: l’uno inerente i redditi ottenuti da imprese a proprietà totalmente domestica, l’altro relativo alle imprese che siano partecipate o totalmente detenute da soggetti stranieri (cd. FIEs). Le FIEs godono di un trattamento più favorevole delle imprese domestiche, qualora operino in particolari settori agevolati. La disciplina delle imposte sui redditi delle FIEs è contenuta principalmente nei due complessi normativi di seguito indicati:

  • Foreign Investment Enterprises and Foreign Enterpreise Income Tax Law (del 9 aprile 1991);
  • Foreign Investments Enterprises and Foreign Enterprises Income Tax Law Implementing Regulations (del 30 giugno 1991).

L’aliquota ordinaria è pari al 33% (di cui 30% per imposizione a livello centrale e 3% per imposizione a livello locale). Il governo cinese, al fine di attrarre investimenti stranieri e favorire lo sviluppo di particolari aree del Paese ha introdotto nel corso degli anni un notevole numero di agevolazioni fiscali. Tra queste si devono distinguere quelle valide su tutto il territorio nazionale (per le FIEs produttive, le FIEs export-oriented, le FIEs technologically advanced e le FIEs operanti nel settore agricolo) e quelle invece territorialmente limitate a particolari aree del Paese. Dette agevolazioni sono in via di progressiva eliminazione da parte del governo, il quale è sempre più impegnato a garantire alle società a capitale straniero ed a quelle a capitale interamente cinese le medesime condizioni per operare sul mercato.

In linea generale, l’investitore straniero che vuole entrare nel mercato cinese può avvalersi di uno dei seguenti strumenti operativi:

  • l’ufficio di rappresentanza;
  • la stabile organizzazione (cd. filiale di società estera);
  • la società.

Per gli approfondimenti sulle nozioni di ufficio di rappresentanza e stabile organizzazione si rinvia alla pagina relativa alle informative societarie e legali.

L’Ufficio di rappresentanza

L’ufficio di rappresentanza è totalmente esente da imposizione, purchè l’attività commerciale sia posta in essere direttamente dalla casa madre straniera e l’attività dell’ufficio sia realmente limitata alle ricerche di mercato e alle altre attività ausiliarie e preparatorie rispetto a quelle della casa madre.
Nel caso invece non sussistano le condizioni per godere del regime totale di esenzione, l’ufficio viene assoggettato alla Foreign Enterprise Income Tax del 33% da applicare al profitto presunto calcolato secondo tre sistemi alternativi:

  • Actual income. L’ufficio di rappresentanza è tassato in base al reddito effettivo.
  • Adjudged income o Profit bases. L’ufficio di rappresentanza è tassato sui redditi presunti in relazione all’ammontare delle commissioni corrisposte all’ufficio dalla casa madre. Ad esempio, nell’area di Pechino si presumono di regola commissioni pari al 3% del valore dei contratti conclusi in Cina dalla casa madre.
  • Grossing up of expenditures. L’ufficio è tassato sui redditi presunti in relazione ai costi sostenuti dall’ufficio.
In particolare il reddito presunto è determinato come segue:

(costi sostenuti)/0,85 X 10%, derivandone così un carico impositivo di circa il 12% dei costi.

La stabile organizzazioni (branch)

L’apertura di filiali di società estere in Cina non è allo stato attuale ancora possibile, in quanto non sono stati ancora emanati i regolamenti attuativi. Per tale motivo, la disciplina della stabile organizzazione non viene trattata nella presente relazione.

La società

In ordine alle società, occorre distinguere tra società costituite in Cina con capitale sociale interamente o parzialmente posseduto da soggetti stranieri (cosiddette FIEs, nelle forme più diffuse della Equity jont ventures - EJV e della Wholly Foreign Owned Enterprises - WFOE) e società straniere operanti in Cina. Quanto alle FIEs, essendo costituite in Cina, sono considerante fiscalmente residenti. Come tali sono tenute a pagare l’imposta in Cina sul reddito ovunque prodotto, tanto all’interno del territorio cinese quanto all’estero (cd. Worldwide taxation principle).
Le imposte pagate all’estero possono essere detratte dalle imposte sui redditi da pagare in Cina mediante il meccanismo del credito d’imposta, nel limite dato dalla parte d’imposta calcolata sul reddito complessivo domestico, corrispondente al rapporto tra l’ammontare del reddito estero e il totale del reddito complessivo.
In caso l’ammontare delle imposte domestiche non sia capiente nell’anno, è prevista la possibilità di riportare la differenza negli anni successivi per un periodo non superiore a cinque. Oltre all’operare del meccanismo interno sarà possibile, ove vigente, l’utilizzo dell’analogo meccanismo convenzionale.
I regolamenti attuativi della Incom Tax Law stabiliscono tre formule diverse per il calcolo della base imponibile, a seconda del tipo di attività esercitata:

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ ESERCITATAREDDITO IMPONIBILE LORDO
Produzione (manufacturing)ricavi dalla vendita dei prodotti + altri ricavi diretti + sopravvenienze attive - spese non operative
Legenda: ricavi dalla vendita dei prodotti = ricavi totali delle vendite - costi di vendita- imposte sulla vendita - (spese di marketing + spese amministrative + oneri finanziari)
Commercio (commerce)ricavi dalla vendita + ricavi da altre attività + sopravvenienze attive - spese non operative
Legenda:ricavi dalla vendita = ricavi netti - costi di vendita - tasse di vendite - (spese di marketing + spese amministrative + oneri finanziari)
Servizi (service trades)ricavi netti + sopravvenienza attiva - spese non operative
Legenda:ricavi netti = ricavi lordi - (imposte sui profitti dei servizi + costi d’esercizio + spese amministrativo + oneri finanziari)

L’imposta sui redditi viene calcolata sul reddito complessivo netto della società, dedotti i costi, le spese di gestione, gli ammortamenti e le perdite pregresse. Il principio generale per imputare i ricavi e le spese ad un periodo d’imposta è quello della competenza, salvo talune eccezioni. Il periodo fiscale per la tassazione del reddito d’impresa segue l’anno solare.
Le imposte sui redditi devono essere pagate tramite acconti, da corrispondersi entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, mediante la presentazione di apposita dichiarazione fiscale. La dichiarazione annuale dei redditi deve essere presentata insieme al bilancio d’esercizio entro quattro mesi dalla fine del periodo d’imposta. Il saldo finale è versato entro cinque mesi dalla fine del periodo d’imposta. In caso emerga un credito d’imposta è possibile chiederne il rimborso.

Disposizioni in materia di doppia imposizione e ritenute sui flussi reddituali in uscita

E’ importante ricordare come anche la Cina si sia dotata di meccanismi interni intesi ad evitare fenomeni di doppia imposizione internazionale.
I principali flussi reddituali in uscita dalla Cina percepiti da soggetti e società estere senza stabile organizzazione nel territorio cinese sono assoggettati a ritenuta in misura fissa del 10%, salvo aliquote minori prescritte dalla normativa convenzionale. Fanno eccezione i dividendi pagati da una FIE ad un socio non residente in Cina, i quali non vengono sottoposti ad alcuna ritenuta alla fonte (cd. withholding tax).

Gennaio 2006

Dr.sa Patrizia Zaniol - Commercialista
Dr.sa Tiziana Zaniol - Commercialista

La riproduzione anche parziale del suesteso scritto non puo' avvenire senza autorizzazione dell' autore.

home page