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IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO CON PROTOCOLLO Accordo ratificato con L. 31 ottobre 1989, n. 376 (G.U. 23 novembre 1989, n. 274, S.O). Scambio degli strumenti di ratifica: 13 novembre 1990. Entrata in vigore: 13 dicembre 1990 (G.U. 27 novembre 1990, n. 277).
riproduzione in formato HTM della convenzione in lingua italiana disponibile in formato PDF presso il sito italiano della
PECHINO, 31 OTTOBRE 1986 1 .
Articolo 1 - Soggetti
Articolo 2 - Imposte considerate
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi
del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le
imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le
imposte sui plusvalori.
(qui di seguito indicate quali «imposta cinese»);
b) per quanto concerne la Repubblica italiana:
4. L'Accordo si applichera' anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga
che verranno istituite dopo la firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte
indicate al paragrafo 3. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le
modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali entro un ragionevole periodo di
tempo dopo tali modifiche.
Articolo 3 - Definizioni generali
2. Per l'applicazione del presente Accordo da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non
definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente
relativa alle imposte cui si applica il presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una
diversa interpretazione.
Articolo 4 - Residenza
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' un residente di entrambi
gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo:
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e'
residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato in cui si trova la
sua sede centrale o la sede della sua direzione effettiva.
Articolo 5 - Stabile organizzazione
2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
3. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che
goda di uno status indipendente a cui si applicano le disposizioni del paragrafo 5 - che agisce in uno
Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente, ha ed abitualmente esercita il
potere di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile
organizzazione in detto primo Stato contraente con riguardo ad ogni attivita' che tale persona svolge
per conto dell'impresa, salvo il caso in cui le sue attivita' siano limitate a quelle indicate nel
paragrafo 3 le quali, se esercitate per mezzo della sede fissa di affari, non qualificherebbero questa
sede fissa di affari come una stabile organizzazione, in base alle disposizioni di detto paragrafo.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro
Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di
un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a
condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. Tuttavia, se le attivita'
di detto intermediario sono esercitate esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di detta
impresa, esso non e' considerato come un intermediario che gode di uno status indipendente, ai sensi
del presente paragrafo.
6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa'
residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo
di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far
considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
Articolo 6 - Redditi immobiliari
2. L'espressione «beni immobili» e' definita in conformita' alle leggi dello Stato contraente in cui i
beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive
delle imprese agricole e forestali, ed i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato
riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresì «beni immobili» l'usufrutto dei beni
immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello
sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli
aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla
locazione o dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una
impresa ed ai redditi derivanti dai beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione
indipendente.
Articolo 7 - Utili delle imprese
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la
sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in
ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene
sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente
attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa
di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le
spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di
direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile
organizzazione, sia altrove.
4. Allorche' uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una
stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di
essa, le disposizioni del paragrafo 2 non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli
utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia il metodo di riparto adottato dovra' essere
tale che il risultato sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha
acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati
annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere
diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli del
presente Accordo, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente
articolo.
Articolo 8 - Navigazione marittima ed aerea
2. Se la sede centrale o la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima e'
situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il
porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello
Stato contraente di cui e' residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a
un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Articolo 9 - Imprese associate
Articolo 10 - Dividendi
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la societa' che
paga i dividendi e' residente e in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce i dividendi ne e' il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10
per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano
l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni
o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione
agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo
regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la
societa' distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei
dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui e' residente la
societa' che paga i dividendi, sia una attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la
partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, si
applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.
5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato
contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a
meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base
fissa situata in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non
distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi provenienti da detto altro Stato.
Articolo 11 - Interessi
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli
interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento
dell'ammontare lordo degli interessi.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono
esenti da imposta in detto Stato se gli interessi stessi sono pagati:
4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi dei titoli del debito pubblico,
delle obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di
partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo
degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, dal quale
provengono gli interessi, sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il
credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, si applicano, a
seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato
stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto
Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha
in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' viene
contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile
organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato
contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale
sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in
assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo
ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della
legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente
Accordo.
Articolo 12 - Canoni
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i
canoni ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento
dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti
per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche,
ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni
radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti,
formule o processi segreti, o per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali,
commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale,
commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei
canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i
canoni sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori
dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le
disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso,
una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno
Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' e' stato contratto
l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della
base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile
organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione, diritto od
informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e
beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano
soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in
conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del
presente Accordo.
Articolo 13 - Utili di capitale
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta' aziendale di una
stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero
di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente
nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti
dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base
fissa, sono imponibili in detto altro Stato contraente.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di
beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato
contraente in cui e' situata la sede centrale o la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni del capitale azionario di una societa' il cui patrimonio
e' costituito, direttamente o indirettamente, essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato
contraente sono imponibili in detto Stato contraente.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni diverse da quelle indicate nel paragrafo 4 che
costituiscono una partecipazione del 25 per cento in una societa' che e' residente di uno Stato
contraente sono imponibili in detto Stato contraente.
6. Gli utili ricavati da un residente di uno Stato contraente dall'alienazione di ogni altro bene diverso
da quelli indicati nei paragrafi da 1 a 5 e provenienti dall'altro Stato contraente sono imponibili in
detto altro Stato contraente.
Articolo 14 - Professioni indipendenti
2. L'espressione «professioni indipendenti» comprende, in particolare, le attivita' indipendenti di
carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei
medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Articolo 15 - Lavoro subordinato
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato
contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono
imponibili soltanto nel detto primo Stato se:
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in
relazione ad un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico
internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui e' situata la sede centrale o la sede della
direzione effettiva dell'impresa.
Articolo 16 - Compensi e gettoni di presenza
Articolo 17 - Artisti e sportivi
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o
da uno sportivo in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo
medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono
esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi che gli artisti dello spettacolo o gli sportivi
che sono residenti di uno Stato contraente ritraggono dalle prestazioni esercitate nell'altro Stato
contraente in base ad un programma di scambi culturali tra i Governi di entrambi gli Stati contraenti
sono esenti da imposizione in detto altro Stato contraente.
Articolo 18 - Pensioni
Articolo 19 - Funzioni pubbliche
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i
servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato che:
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi
costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od
ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona
fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalita'.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 17 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in
corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno
degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Articolo 20 - Insegnanti e ricercatori
Articolo 21 - Studenti e apprendisti
2. Le remunerazioni che uno studente, un apprendista o un tirocinante che e' o era immediatamente
prima di recarsi in uno Stato contraente un residente dell'altro Stato contraente riceve in relazione
ad un impiego che esercita in detto primo Stato ai fini di istruzione o di apprendistato non sono
imponibili in detto primo Stato.
3. Le esenzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo vengono applicate solamente per un
periodo di tempo che e' ragionevolmente o usualmente necessario per completare l'istruzione o
l'apprendistato intrapreso, ma in nessun caso una persona godra' dei benefici del paragrafo 1 del
presente articolo per più di 5 anni dall'inizio di tale istruzione o apprendistato.
Articolo 22 - Redditi non espressamente menzionati
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni
immobili, definiti nel paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario dei redditi, residente
di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attivita' industriale o commerciale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una
base fissa ivi situata, e il diritto o il bene generatore dei redditi si ricolleghi effettivamente ad esse.
In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli elementi di reddito di un residente di uno Stato
contraente che non sono trattati negli articoli precedenti del presente Accordo e provenienti
dall'altro Stato contraente sono imponibili nell'altro Stato contraente.
Articolo 23 - Eliminazione della doppia imposizione
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Cina, l'Italia, nel
calcolare le proprie imposte sul reddito, specificate all'articolo 2 del presente Accordo, può
includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse
disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre
dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Cina, ma l'ammontare della deduzione
non può eccedere la quota della predetta imposta italiana attribuibile ai detti elementi di reddito
nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia,
nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad
imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in
base alla legislazione italiana.
3. Nel caso di un residente della Cina:
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sugli utili di impresa, sui
dividendi, interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non e' prelevata o e' ridotta per un
periodo di tempo limitato ai sensi delle leggi e dei regolamenti di detto Stato, tale imposta non
prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare complessivo nel caso degli utili di impresa
e per un ammontare non superiore:
Articolo 24 - Non discriminazione
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro
Stato contraente non può essere in detto altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle
imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'. La presente disposizione non può
essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti
dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso
accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del
paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato
contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione
degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero
pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e', in tutto o in parte, direttamente o
indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono
assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o
più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di
detto primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle
imposte di ogni natura o denominazione.
Articolo 25 - Procedura amichevole
2. L'Autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una
soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole
composizione con l'Autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione
non conforme all'Accordo.
3. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di
amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione
dell'Accordo.
4. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di
pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi 2 e 3. Qualora venga ritenuto opportuno per
raggiungere un accordo, i rappresentanti delle Autorita' competenti degli Stati contraenti potranno
incontrarsi per uno scambio verbale di opinioni.
Articolo 26 - Scambio di informazioni
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di
imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
Articolo 27 - Agenti diplomatici e funzionari consolari
Articolo 28 - Entrata in vigore
Articolo 29 - Denuncia
Fatto in duplice esemplare a Beijing il giorno 31 ottobre 1986, nelle lingue italiana, cinese ed
inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, e prevalendo, in caso di dubbio, il testo inglese.
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