ACCORDO TRA ITALIA CINA RELATIVO ALLA PROMOZIONE ED ALLA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI.

A C C O R D O

FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

RELATIVO ALLA PROMOZIONE ED ALLA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI.

IL Governo detto Repubblica Italiana ed il Governo detta Repubblica Popolare Cinese (appresso indicati come le Parti Contraenti), DESIDEROSI di intensificare la cooperazione economica fra i due Paesi, INTENZIONATI e creare favorevoli condizioni per gli investimenti di residenti e societàdi ciascun Paese nel territorio dell'altro Paese e riconoscendo che la promozione e la protezione di tali Investimenti saràvantaggiosa per la prosperità economica dei due Paesi,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

 

 

Articolo 1

Ciascuna Parte Contraente promuoverà nel modo migliore possibile gli investimenti nel suo territorio da parte di residenti e società dell'altra Parte Contraente, consentirà tali Investimenti in conformità con le leggi e regolamenti ed accorderà a tali investimenti un trattamento equo e ragionevole.

Articolo 2

Ai fini del presente Accordo:

1) Il termine "investimento" comprende ogni tipo di impiego patrimoniale consentito in conformità con relative leggi e regolamenti di ciascuna Parte Contraente, e più particolarmente, sebbene non esclusivamente:

a) le proprietà di beni immobili e mobili e nonchè ogni altro diritto in rem quale l'ipoteca, il privilegio, il pegno, l'usufrutto e diritti simili;

b) le quote societarie e altri tipi di partecipazione;

c) diritti sul denaro utilizzato allo scopo di creare un valore economico o su ogni prestazione avente valore economico;

d) i diritti d'autore, di proprietà industriale (compresi i marchi), i processi tecnici, il know-how ed i nomi commerciali;

e) le concessioni di legge comprese le concessioni di ricerca, estrazione o sfruttamento di risorte naturali.

Ogni modifica ammessa della forma nella quale i beni sono investiti non avrà influenza sulla loro classificazione come investimento.

2) Il termine "proventi" indica gli importi derivanti da un investimento per un periodo di tempo determinato, a titolo di profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, "royalties", emolumenti e altri proventi legittimi.

3) Il termine "investitore" indica ogni residente o società di ciascuna delle parti contraenti che effettua investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

4) Il termine "residente" indica ogni persona fisica che in conformità con le rispettive leggi di ciascuna Parte Contraente, è considerata cittadina di tale Paese.

5) Il termine "società quot; indica ogni persona giuridica costituita nel territorio di ciascuna Parte Contraente in conformità con le sue leggi e regolamenti ed avente la sua sede entro il suo territorio.

Articolo 3

1) Il trattamento accordato agli Investimenti da parte di residenti o società di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello accordato agli Investimenti di residenti o Società di ogni Paese Terzo.

2) Il trattamento accordato alle attività connesse con gli investimenti di residenti o società di ciascuna Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello accordato alle attività connesse con Investimenti di residenti o società di ogni Paese Terzo.

3) Il trattamento sopra indicato, non si estenderà ai vantaggi accordati ai residenti ed alle società in base all'appartenenza di quella Parte Contraente ad una Unione Doganale, Mercato Comune o Zona di Libero Scambio, o in base ad un accordo concluso fra quella Parte Contraente e un Paese Terzo per evitare la doppia tassazione o per facilitare gli scambi di frontiera.

Articolo 4

1) Gli investimenti di residenti o società di ciascuna Parte Contraente godranno adeguata protezione nel territorio dell'altra Parte Contraente.

2) Ogni Parte Contraente può per pubblico interesse, espropriare, nazionalizzare o adottare misure similari concernenti gli investimenti nel suo territorio da parte di residenti o società dell' altra Parte Contraente. Tuttavia l'indennizzo sarà concesso. L'indennizzo sarà equivalente al valore degli investimenti al tempo in cui l'espropriazione è stata dichiarata. Il pagamento relativo sarà in valuta convertibile, trasferibile liberamente e senza indebito ritardo.

3) Ove gli investimenti di residenti o società di ciascuna Parte Contraente subiscano perdite a seguito di guerre, altri conflitti armati, stati di emergenza o altri eventi similari nel territorio dell'altra Parte Contraente, essi riceveranno un trattamento non meno favorevole di quello accordato a residenti o società di ogni Paese Terzo.

4) Residenti e società di ciascuna Parte Contraente godranno del trattamento della nazione più favorita nel territorio dell'altra Parte Contraente in relazione atto fattispecie contemplate nel presente articolo.

Articolo 5

1) Le controversie su quanto menzionato nel comma 2 dell' art. 4 in merito alla conformità dell'espropriazione con le leggi ed i regolamenti della Parte Contraente che ha operato l'espropriazione possono, a richiesta della parte interessata, essere sottoposte al Tribunale competente della Parte Contraente che ha operato l'espropriazione.

2) La controversia sull'ammontare dell'indennizzo menzionato al comma 2 dell'art. 4 sarà composta in conformità con le disposizioni del punto 4 (Ad art.5) del Protocollo.

Articolo 6

Ogni Parte Contraente assicurerà nell'ambito delle sue leggi e regolamenti il libero trasferimento dei beni relativi all'investimento operato nel suo territorio da residenti o società dell'altra Parte Contraente, che sono i seguenti:

1) proventi;

2) royalties derivanti da diritti immateriali definiti alle lettere d ed e del comma 1 dell'art.2;

3) ratei di rimborso di prestiti destinati alla diretta partecipazione negli investimenti;

4) spese per la gestione dell'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente;

5) fondi supplementari necessari per il mantenimento dell 'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente;

6) Il ricavato della totale o parziale cessione e/o liquidazione dell' investimento, compresa la liquidazione risultante da ogni evento menzionato al comma 3 dell'art.4.

Ai residenti di ciascuna Parte Contraente che lavorino nel territorio dell'altra Parte Contraente in connessione ad un investimento sarà permesso di trasferire nel loro Paese tutto il rimanente del proprio salario dopo il pagamento delle imposte e la deduzione delle loro spese di mantenimento effettuate in loco.

Articolo 7

Nel caso in cui una Parte Contraente abbia concesso ogni tipo di garanzia contro rischi non commerciali in relazione ad un investimento da parte dei suoi inviati nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a tali investitori sulla base detto garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà il trasferimento dei diritti di tali investitori alla prima Parte Contraente e tale surroga della prima Parte Contraente in tali diritti

I diritti surrogati della prima Parte Contraente non eccederanno i diritti originari dell'investitore. Per quanto riguarda il trasferimento del pagamenti da effettuare alla Parte Contraente a seguito di tale surroga si applicheranno rispettivamente gli articoli 4 e 6.

Articolo 8

I trasferimenti di cui agli artt. 4, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al cambio ufficiale applicabile alla data del trasferimento.

Articolo 9

Se il trattamento che dove essere accordato da una Parte Contraente al residenti o società dell'altra Parte Contraente, in conformità con le sue leggi e regolamenti o altre specifiche disposizioni, è più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, il trattamento più favorevole potrà essere concesso.

Articolo 10

Il presente Accordo sarà applicabile anche agli investimenti realizzati prima dell'entrata in vigore di questo Accordo da residenti o Società della Repubblica Popolare Cinese nel territorio della Repubblica Italiana in conformità con le sue leggi e regolamenti in vigore, nonchè agli Investimenti di residenti o società della Repubblica Italiana nel territorio della Repubblica Popolare Cinese in conformità con le sue Leggi e regolamenti in vigore.

Articolo 11

1) Le controversie fra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo saranno composte, per quanto possibile, mediante consultazioni amichevoli fra le due parti attraverso i canali diplomatici.

2) Se tali controversie non possono essere composte entro sei mesi dalla data in cui ciascuna Parte Contraente informa per iscritto l'altra Parte Contraente, esse saranno - su richiesta di una delle Parti Contraenti - sottoposte per la composizione ad un Tribunale arbitrale internazionale ad hoc.

3) IL Tribunale arbitrale internazionale ad hoc sopra indicato sarà composto come segue:

Il Tribunale arbitrale si compone di tre arbitri. Ogni Parte Contraente nomina un arbitro; i due arbitri propongono di comune accordo il terzo arbitro che è un cittadino di un terzo Paese che abbia relazioni diplomatiche con ambedue le Parti Contraenti e il terzo arbitro sarà designato come Presidente del Tribunale da ambedue le Parti Contraenti.

4) Se le nomine dei membri del Tribunale arbitrale non sono effettuate nel periodo di sei mesi dalla data di richiesta di arbitrato, ogni parte Contraente puù in assenza di ogni altra intesa, invitare il Presidente della Corte di Giustizia internazionale a provvedere alle nomine necessarie. Qualora il Presidente della Corte abbia la cittadinanza di una Parte Contraente o non sia in grado di provvedere alla designazione per altre ragioni, tale compito sarà affidato al Vice Presidente della Corte o al Giudice di maggiore anzianità e che non sia cittadino di alcuna delle Parti Contraenti.

5) IL Tribunale arbitrale fisserà la sua procedura.

Il Tribunale arbitrale prenderà le sue decisioni a maggioranza di voti. Tale decisione è definitiva e vincolante per le due Parti Contraenti.

6) Ogni Parte Contraente sopporterà le spese del suo membro e del suo patrocinante nelle procedure arbitrali. IL costo relativo al Presidente ed i rimanenti costi saranno sostenuti in parti eguali da ambedue le Parti Contraenti.

Articolo 12

Le disposizioni del presente Accordo saranno applicabili indipendentemente dall'assenza di relazioni diplomatiche o consolari.

Articolo 13

1) Il presente Accordo entrerà in vigore tre mesi dopo la notifica fra le Parti Contraenti del completamento delle loro rispettive procedure interne.

Esso resterà in vigore per un periodo di dieci anni e resterà in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni e così di seguito salvo denuncia scritta, da parte di ciascuna delle Parti Contraenti, un anno prima della sua scadenza.

 

 

PROTOCOLLO

AL momento detta firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese sulla Promozione e la Reciproca Protezione degli investimenti, i sottoscritti Plenipotenziari hanno inoltre convenuto sulle seguenti disposizioni che vanno considerate come parte integrante del predetto Accordo.

1) Il presente Accordo si applicherà anche agli investimenti effettuati da residenti o società di una Parte Contraente nella zona marittima o sulla piattaforma continentale dove l'altra Parte Contraente esercita la propria sovranità diritti sovrani o giurisdizione in conformità al diritto internazionale ad alle proprie leggi e regolamenti interni.

2) Ad articolo 3

Le attività menzionate nell'art. 3, comma 2 del presente Accordo indicano l'amministrazione, il mantenimento, l'uso ed il godimento di un investimento cosi come l'ingresso, la permanenza e gli spostamenti delle persone fisiche in relazione all' investimento.

Per "trattamento meno favorevole" ai sensi dell' articolo 3, comma 2 del Presente Accordo si intende, in confronto al trattamento accordato alle attività connesse all'investimento di residenti o società di uno Stato terzo, la limitazione dell'acquisto di materie prime o complementari, di fonti energetiche o combustibili nonchè di mezzi di produzione o attività di ogni genere, cosi come ogni altra misura avente effetti similari.

3) Ad Articolo 4

Le disposizioni del comma 2 dell'Articolo 4 si applicheranno ad ogni misura di espropriazione, nazionalizzazione o altre misure similari riguardanti gli investimenti effettuati da residenti o società dell'altra Parte Contraente.

4) Ad Articolo 5

(1) Qualora una controversia sull'ammontare dell'indennizzo per l'espropriazione tra una Parte Contraente e un residente o una società dell'altra Parte Contraente non sia stata composta entro sei mesi dalla data di richiesta di composizione, la controversia può a richiesta del residente o della società essere sottoposta:

a) a giudizio del competente Tribunale della Parte Contraente che ha effettuato l'espropriazione ai fini della decisione; o

b) ad un Tribunale arbitrale internazionale ad hoc ai fini del Lodo.

(2) Il Tribunale arbitrale internazionale ad hoc sopra menzionato sarà costituito come segue:

a) ciascun contendente nomina un arbitro; i due arbitri propongono, di comune accordo, un Presidente che sarà cittadino di un Paese Terzo avente relazioni diplomatiche con ambedue le Parti Contraenti . Gli arbitri saranno nominati entro due mesi e il Presidente entro quattro mesi dalla data in cui uno dei contendenti ha informato l'altro dell'intenzione di sottoporre la controversia ad arbitrato. Se le nomine non sono effettuate entro il sopra menzionato periodo, l'una o l'altra delle due Parti può invitare il Presidente dell'Istituto Arbitrale della Camera di Commercio di Stoccolma a procedere alle nomine richieste.

b) Il Tribunale arbitrale fisserà la propria procedura arbitrale. Ma esso può nel fissare la propria procedura, far riferimento alle procedure arbitrali dell' Istituto Arbitrale della Camera di Commercio di Stoccolma o del "Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti" costituito in conformità alla "Convenzione sulla Composizione delle Controversie sugli Investimenti tra Stati e Residenti di altri Stati" conclusa il 18 marzo 1965.

c) Il Tribunale arbitrale fornirà le sue decisioni a maggioranza di voti. Il suo lodo sarà definitivo e vincolante per ambedue i contraenti, e verrà eseguito dalle Parti Contraenti in base alla normativa interna.

d) Il Lodo arbitrale sarà deciso in conformità con la normativa interna, comprese le regole sui conflitti, della Parte Contraente che accetta gli investimenti e in conformità con quanto previsto dal presente Accordo nonchè con i principi del diritto Internazionale generalmente riconosciuti e adottati da ambedue le Parti Contraenti.

e) Ciascuna Parte sosterrà le spese per il proprio arbitro e per il proprio patrocinante nel procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le spese residue del Tribunale arbitrale saranno sostenute in parti uguali da ambedue i contendenti.

(3) Ad Articolo 6

I proventi reinvestiti godranno della stessa protezione dell'investimento originario.

(4) Ad Articolo 8

La clausola "senza indebito ritardo" nell'ambito dell'Articolo 8 è considerata adempiuta in caso di trasferimento entro il tempo normalmente necessario secondo gli usi finanziari internazionali e non più tardi, di solito, di sei mesi.

Fatto in duplice esemplare in Roma in data 28.1.1985 in Lingua Italiana, Cinese ed Inglese. I tre testi sono egualmente autentici.

Qualora emerga una divergenza di interpretazione, prevarrà il testo Inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

 

(n.b. i testi degli accordi sono puramente indicativi e possono contenere refusi.

Per riferimenti certi, l'utente è pregato di consultare la relativa copia delle Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana)

 

 

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