|
|
ASPETTI LEGALI
Premesso che la normativa e' in continua evoluzione e che quindi le informazioni che seguono andranno verificate di volta in volta, possiamo affermare che come persone fisiche e' possibile investire in proprieta' immobiliari al fine di acquistare ,affittare e rivenderle le stesse oppure acquisendo partecipazioni in societa' esistenti o costituendo nuove societa' mentre attraverso societa' e' possibile intraprendere nuove iniziative imprenditoriali (commerciali ecc.) pressoche' di qualsiasi tipo oppure acquisire, in toto o in parte societa' esistenti. Alcuni settori (ad es.una buona parte dei servizi), un tempo non liberi, sono stati infatti aperti di recente agli investimenti esteri ed anche il settore della distribuzione nella duplice veste del dettaglio e dell'ingrosso e' stato di recente liberalizzato prima con riferimento all'ingrosso e poco dopo riguardo il dettaglio; e' stato consentito, inoltre, l'accesso agli investimenti anche da parte di piccole-medie aziende grazie ad una considerevole riduzione dei requisiti minimi di capitalizzazione necessari.
Fra tutti gli investimenti possibili, tuttavia, alcuni sono decisamente incoraggiati (ad es. le societa' che esportano il 100% della produzione, gli investimenti hi-tech o gli investimenti nelle Regioni meno sviluppate) , alcuni sono "ristretti" come l'industria leggera,tessile, costruzioni meccaniche, trasporti,industria farmaceutica,elettronica, altri addirittura "vietati" (ad es.produzione di armamenti, servizi postali o di telecomunicazioni,radiotrasmissioni, industria cinematografica, giornalismo, estrazioni minerarie, gioco d'azzardo, attivita' inerenti il sesso, alcuni tipologie di industria leggera come i tappeti a mano ecc.); La materia , come anticipato, e' comunque in continua evoluzione.
Sono le prime apparse nel panorama legislativo cinese allo scopo di favorire la cooperazione economica con aziende estere e lo scambio di tecnologia; sono ancor oggi largamente usate anche se, recentemente, in misura minore rispetto alle WFOE di cui parlero' in seguito.
Caratteristica di questo tipologia di societa' e' quella di essere una societa' a responsabilita' limitata di diritto cinese a capitale misto tra stranieri e cinesi; i soggetti esteri possono essere persone fisiche o societa' mentre da parte cinese solo persone giuridiche; Risulta di tutta evidenza che per questa tipologia di societa' sara' fondamentale un'accurata scelta del partner non solo dal punto di vista dell' affidabilita' ,anche di natura finanziaria, ma pure con riguardo alla sua collocazione sul mercato, alla sua collocazione geografica e alla comunanza di interessi,obiettivi ecc. ; infatti questo tipo di societa' comporta una gestione in comune fra soggetti di diversa nazionalita' spesso molto distanti tra loro su tutto.
Per costituire una EJV, dopo i primi accordi tra le parti, e' necessario richiedere un parere preliminare sul comune progetto alla sede locale del MOFCOM , detta COFCOM dove sara' fissata la sede della costituenda societa'; tuttavia per progetti nei settori "non incoraggiati" di importo consistente (oltre 30 milioni di dollari n.b.), l' autorita' competente ad esaminare il progetto ed a cui bisognera' indirizzare la richiesta di parere, sara' la sede centrale, cioe' il MOFCOM ; Dovra' poi provvedersi alla registrazione della denominazione della costituenda JV presso la locale AIC avendo cura di indicare una serie di denominazioni possibili nel caso l'unica scelta non venisse accettata; in linea di massima la denominazione deve ricomprendere almeno una parte dell'oggetto sociale e l'indicazione della localita' dove sara' insediata la sede. Una volta pervenuto il parere preliminare favorevole da parte delle Autorita' locali riguardo le intese preliminari, si dovranno predisporre una serie di documenti spesso diversi tra luogo e luogo fra cui una lettera di referenze bancarie per ogni singolo investitore estero e si dovra' presentare congiuntamente l'istanza di costituzione della JV, un business plan stavolta dettagliato che dovra' contenere perfino un'analisi di mercato, l'atto costitutivo (contratto di joint venture) dove andranno dettagliatamente specificati gli impegni delle parti e lo statuto (Articol of Association) che specifichera' il funzionamento della societa' dal punto di vista operativo,gestionale e amministrativo. Sara' quindi necessario ottenere un'ulteriore approvazione da parte del MOFCOM ( o dei suoi locali dipartimenti) che valutera' i piani di produzione, l'oggetto sociale, l'adeguatezza dei finanziamenti necessari, la ripartizione delle quote fra le due parti, le qualifiche degli amministratori (necessariamente suddivisi tra le due parti), gli assetti decisionali e la previsione della forza lavoro; l'autorita' competente provvedera' entro 3 mesi (spesso anche prima) ; in caso di nuovo parere favorevole si dovra' richiedere la business licence alla Saic (o al suo dipartimento locale), licenza che , una volta ottenuta, determina l'effettiva esistenza della EJV. A questo punto sara' necessario aprire un c.c. bancario e depositare (entro 3 mesi) il capitale sociale (o almeno parte di esso) presso una Banca indicata dalle stesse autorita' che potra' successivamente essere cambiata e quindi bisognera' richiedere un timbro ufficiale per la societa' e per il legale rappresentante. E' possibile, entro determinati limiti, conferire quale capitale degli apporti in tecnologia ma in tal caso occorrera' una stima da parte di un revisore autorizzato; di solito la parte straniera apporta denaro, know how e tecnologia mentre la parte cinese provvede per i terreni, i locali da adibire a sede legale e operativa, i dipendenti , la catena distributiva nonche' a predisporre i contratti in lingua cinese e a provvedere ai depositi delle diverse documentazioni occorrenti presso le diverse Autorita' , alle registrazioni di ogni tipo e all'apertura del conto corrente societario. La JV si basera' poi sul contratto e sullo statuto gia' predisposti al fine di ottenere l'approvazione definitiva di cui si e' detto ed entrambi soggetti al diritto cinese.
Per il suo funzionamento la EJV avra' bisogno di un Consiglio di Amministrazione (o Board of Directors) i cui consiglieri saranno nominati normalmente in base alle quote di conferimento; Non e' prevista l'Assemblea dei Soci; l'assetto societario potra' mutare in qualsiasi momento mediante cessione di quota a terzi ma e' necessario offrire in prelazione le proprie quote agli altri soci ed ottenere l'approvazione dell'autorita' competente come per la costituzione nonche' procedere alle registrazioni necessarie. Cooperative Joint Ventures (CJV) trattasi di un modello societario poco diffuso ma molto flessibile che consiste sempre in una specie di cooperazione tra imprenditori cinesi ed imprenditori o investitori esteri. Ne esistono di due tipi:
Sono societa' cinesi con capitale interamente estero e responsabilita' limitata. Un tempo questo tipo di societa' avevano un campo di operativita' piuttosto modesto ( nel campo manufattiero, per es.) mentre erano vietate per numerosi settori considerati "sensibili" (ad es. commercio al dettaglio,servizi, stampa ecc.) e limiti di capitalizzazione richiesti molto elevati. In pratica ricevevano approvazione solo i progetti rivolti verso l'alta tecnologia o rivolti all'esportazione o che includevano l'obbligatorieta' dell'acquisto delle materie prime sul territorio cinese presentati da investitori stranieri dotati di una notevole forza finanziaria. Oggi molti dei limiti un tempo esistenti sono di fatto cessati. L'iter costitutivo e' pressoche' identico a quello previsto per la costituzione di una EJV ed i tempi necessari per avere le necessarie autorizzazioni sono, in teoria, gli stessi tempi. Manchera', naturalmente, la fase preliminare delle trattative preliminari con i partners cinesi e la redazione del contratto sara' meno complessa. Se poi l'investitore sara' un socio unico bastera' il solo statuto non occorrendo il contratto di investimento tra soci. Per le WFOE e' possibile prevedere l'Amministratore Unico in luogo del CDA e perfino l'Assemblea dei Soci (non prevista per le EJV). Ognuna di queste tipologie societarie presenta vantaggi o svantaggi da valutarsi di volta in volta.
E' possibile l'acquisizione di societa' cinesi in luogo della costituzione ex novo oppure l'acquisizione di rami d'azienda. Naturalmente l'acquisizione di una societa' cinese comportera' una trasformazione societaria che dovra' passare attraverso le medesime autorizzazioni previste per la costituzione; la societa' per cosi' dire "risultante" sara' una EJV se residuano partecipazioni in mano cinese oppure una WFOE qualora la partecipazione straniera' rappresenti il 100% del capitale. Tuttavia l'acquisto di partecipazioni da parte di stranieri in misura inferiore al 25% non determina la nascita di una FIE (societa' mista estero-cinese); le societa' cinesi (SOE),inoltre, per poter essere acquisite devono essere convertite in LLC o in CLS cioe' in forme societarie previste dalla Company Law e le imposte dovute saranno superiori a quelle normalmente dovute da una FIE. L'acquisizione totalitaria di una societa' cinese, naturalmente, sara' possibile solo qualora la societa' acquisenda operi nei settori in cui e' consentito l'ingresso agli investimenti esteri (ad es. non e' consentito nei settori bancari,assicurativi,armamenti ecc.). Non occorreranno tutte le autorizzazioni di cui sopra qualora la societa' che acquisisce sia gia' una FIE che e' soggetto cinese; in tal caso e' sufficiente la registrazione presso gli uffici della SAIC che provvedera' al rilascio della "business licence" se la richiesta di acquisizione sia legalmente possibile; per completezza e' bene sapere che una FIE per poter acquisire una societa' cinese (una SOE convertita, per quanto sopra detto) deve aver versato tutto il capitale e aver prodotto gia' utili oltre ad aver sempre operato legalmente. L'acquisizione di un'azienda cinese o di una FIE, in ogni caso, va accuratamente ponderata poiche' l'investitore acquirente subentra in tutti rapporti attivi e passivi ed eventuali debiti potrebbero essere stati omessi. Naturalmente risultera' piu' tranquillo l' acquisto di un ramo di azienda o di singoli asset. Filiali di societa' estere Le societa' straniere possono aprire filiali o branches in Cina per produrre o commercializzare i propri prodotti, tuttavia tali filiali non hanno un'autonoma personalita' giuridica che resta in capo alla societa' straniera madre che rimarra' altresi' responsabile anche dell'operato delle sue filiali. Tale strumento attualmente non viene ancora utilizzato poiche' mancano i regolamenti attuativi per quasi tutti i settori; l'eccezione e' rappresentata dalle banche e dalle assicurazioni per le quali gia' esistono alcune disposizioni. Una societa' di diritto cinese, invece, di capitale misto cinese-estero (FIE) puo' invece concretamente aprire filiali in Cina o all'estero poiche' il tutto e' gia' previsto e regolamentato. L'apertura di un Ufficio di Rappresentanza o Representive Office (RO) non e' un vero proprio investimento diretto ma si concretizza esclusivamente in un'attivita' di promozione e marketing per i prodotti della societa' estera che ha proceduto all'apertura; puo' interessare ad aziende produttrici per sondare il territorio, alle grandi multinazionali non ancora presenti per organizzare un futuro ingresso in forma maggiormente ampia, per analisi di mercato, per controllare le attivita' della casa madre che gia' esporta in loco, per ricercare partners o per promuovere turismo. E' sicuramente uno strumento utile soprattutto nell'ottica di un futuro insediamento nel territorio e non necessita di investimenti elevati; puo' considerarsi, in buona sostanza, come la piu' economica e primaria forma di intervento diretto; d'altro canto non puo' tuttavia svolgere attivita' commerciali dirette (vendita ad es.) e non puo' emettere fatture o ricevere pagamenti come contrarre obbligazioni in nome proprio salvo non si tratti di societa' di servizi (tra quelli consentiti, naturalmente) come uno studio professionale estero che ha aperto una rappresentanza in loco nel qual caso e' possibile anche la fatturazione e la ricezione di pagamenti in via diretta. Per la societa' estera madre rappresenta normalmente un centro di costo sia pure finalizzato ad un futuro insediamento di altro tipo; gli uffici di rappresentanza,inoltre, sono pure tassati virtualmente e, nei limitati casi in cui si realizzino profitti reali, anche con imposte sugli effettivi profitti (cfr. capitolo specifico : "aspetti fiscali"). La procedura per l'apertura e' piu' veloce ed anche semplice ed infatti i tempi occorrenti sono inferiori a quelli necessari per la costituzione di una FIE ma e' indispensabile che la societa' estera si rivolga ad un'agenzia cinese specializzata o centro servizi autorizzato (uno sponsor, in pratica) che si fara' carico delle traduzioni e dei vari depositi necessari presso le varie autorita' per conto della societa' estera che intende costituire l'ufficio di rappresentanza; fra i documenti da presentare, oltre all' istanza per l'apertura della rappresentanza, l'atto notarile di costituzione in Italia, il certificato del Registro Imprese Italiano, le referenze bancarie ecc., e' previsto obbligatoriamente un contratto di affitto presso uno stabile autorizzato per insediare societa' straniere; esistono infatti anche locali non idonei a tale scopo; e' quindi opportuno accertarsi che l'ufficio prescelto come sede di rappresentanza sia munito di certificazione in tal senso; non e' consentita la domiciliazione degli uffici di rappresentanza come del resto la domiciliazione di qualsivoglia societa' presso terzi. L'assunzione di dipendenti cinesi dovra' avvenire attraverso apposite agenzie di collocamento che assumeranno direttamente, dietro pagamento di una commissione; questo e' d'obbligo poiche' l'ufficio di rappresentanza non puo' firmare contratti di alcun genere non avendo personalita' giuridica. E' possibile, tuttavia, impiegare personale straniero senza ricorrere alle predette agenzie. Holding Companies Si possono costituire anche delle holdings quali JV o WFOE ma i requisiti richiesti al soggetto estero sono notevolmente impegnativi non solo sotto il profilo del patrimonio di gruppo occorrente o al numero (almeno 10) di FIES gia' costituite ma anche sotto il profilo della capitalizzazione della costituenda societa'. Le Holdings possono essere distributori dei prodotti delle proprie partecipate e possono svolgere attivita' di trasporto o di immagazzinaggio sempre per le medesime o svolgere attivita' di ricerca e sviluppo , il tutto sempre sotto determinate condizioni. Societa' per azioni (Foreign Invested Companies Limited by Shares) E' possibile costituire anche societa' per azioni che danno notevoli vantaggi sotto il profilo della semplicita' della gestione societaria per la quale non e' mai prevista l'unanimita' dei consensi per nessuna delibera del Board of Directors o CDA ma anche sotto il profilo della maggiore semplicita' nel trasferimento partecipazioni (non occorre il consenso degli altri soci ma solo un'approvazione delle competenti Autorita'); inoltre le FICLS possono farsi finanziare in misura maggiore in caso di ammissione alla quotazione in Borsa oppure emettere titoli obbligazionari. Le modalita' di costituzione sono di due tipi: il sistema dei promotori o il sistema della pubblica sottoscrizione; come principale limite sussiste il divieto per i promotori di cedere le proprie azioni nei primi 3 anni decorrenti dalla costituzione e la capitalizzazione necessaria, equivalente a circa 3.000.000 di Euro (per meglio dire 30 milioni di RMB, moneta locale).
|